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FAQ – Contratti di convivenza
 
Dieci risposte essenziali sulla funzione, sul contenuto e sugli effetti dei contratti di convivenza previsti dalla legge.
 
1. Che cos’è un contratto di convivenza?
È il contratto con il quale due conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Non crea un matrimonio o un’unione civile e non modifica lo stato civile delle parti, ma consente di stabilire regole chiare sulla gestione delle spese, dei beni e dell’abitazione comune.

2. Chi può stipulare un contratto di convivenza?
Possono stipularlo due persone maggiorenni, unite stabilmente da un legame affettivo di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale, che non siano tra loro legate da matrimonio, unione civile, parentela, affinità o adozione nei limiti previsti dalla legge. La convivenza di fatto deve risultare dalla corrispondente iscrizione anagrafica.

3. È necessario rivolgersi a un notaio?
Il contratto deve essere redatto, a pena di nullità, per atto pubblico oppure per scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’intervento del notaio è necessario quando il contratto contiene trasferimenti, costituzioni o modificazioni di diritti reali immobiliari.

4. Che cosa può essere regolato nel contratto?
Il contratto può indicare la residenza comune, le modalità con cui ciascun convivente contribuisce alle necessità della vita in comune e il regime patrimoniale prescelto. Può inoltre contenere accordi patrimoniali relativi alle spese, all’uso dei beni e alla sistemazione economica della coppia, purché rispettino le norme inderogabili. Non può imporre obblighi strettamente personali né disciplinare diritti indisponibili.

5. I conviventi possono scegliere la comunione legale dei beni?
Sì. Nel contratto i conviventi possono scegliere il regime della comunione legale, che altrimenti non si applica automaticamente alla convivenza. La scelta può essere modificata in seguito con un atto avente la stessa forma. Lo scioglimento del contratto determina anche la cessazione della comunione secondo le regole previste dalla legge.

6. Il contratto può trasferire la proprietà di un immobile?
Sì, ma il trasferimento immobiliare richiede il rispetto delle ordinarie regole di forma, pubblicità e tassazione ed è riservato alla competenza notarile. Non è sufficiente una generica previsione sulla casa comune: occorre individuare con precisione il diritto trasferito, il bene, il titolo dell’attribuzione e gli eventuali corrispettivi o oneri.

7. Il contratto attribuisce diritti ereditari al convivente?
No. Il convivente di fatto non diventa erede per effetto della sola convivenza o del contratto. Per attribuirgli beni dopo la morte è necessario un testamento, nel rispetto dei diritti riservati dalla legge agli eventuali legittimari. Il contratto non può sostituire il testamento né contenere patti successori vietati.

8. Che cosa accade alla casa comune se muore il convivente proprietario?
La legge riconosce al convivente superstite, ricorrendone i presupposti, il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza, se superiore a due anni, entro il limite massimo di cinque anni. In presenza di figli minori o disabili conviventi, il periodo non può essere inferiore a tre anni. Restano possibili ulteriori tutele mediante testamento o specifici atti patrimoniali.

9. Come si scioglie il contratto di convivenza?
Il contratto si risolve per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile di uno dei conviventi, oppure morte di uno di essi. L’accordo o il recesso devono avere la forma prevista dalla legge e devono essere comunicati all’altro contraente e all’anagrafe. Se la casa comune appartiene esclusivamente al convivente che recede, la dichiarazione deve concedere all’altro un termine non inferiore a novanta giorni per lasciarla.

10. Il contratto deve essere comunicato al Comune?
Sì. Il professionista che riceve o autentica il contratto deve trasmetterne copia al Comune di residenza entro dieci giorni, affinché sia registrato all’anagrafe. La comunicazione è prevista anche per le successive modifiche e per la risoluzione ed è rilevante ai fini dell’opponibilità del contratto ai terzi.
 
Avvertenze
Le risposte hanno carattere generale e informativo. Il contenuto del contratto deve essere costruito sulla concreta situazione personale e patrimoniale dei conviventi e non può derogare a norme imperative né sostituire testamento, procura, designazioni sanitarie o altri atti aventi funzioni diverse. La disciplina può inoltre essere influenzata dalla cittadinanza e dalla presenza di elementi internazionali. Contenuti verificati e aggiornati al 15 luglio 2026.
 
Fonti normative e istituzionali
1. Legge 20 maggio 2016, n. 76, in particolare commi 36-65 dell’articolo 1 – Normattiva: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-05-20;76
2. Legge 31 maggio 1995, n. 218, articolo 30-bis, sui contratti di convivenza con elementi internazionali – Normattiva: https://www.normattiva.it/
3. Consiglio Nazionale del Notariato, “Contratti di convivenza”: https://www.notariato.it/it/famiglia/contratti-di-convivenza/
4. Consiglio Nazionale del Notariato, “Convivenze”: https://www.notariato.it/it/famiglia/convivenze/
5. Consiglio Nazionale del Notariato, guida “La convivenza. Regole e tutele della vita insieme”: https://www.notariato.it/sites/default/files/Guida_Convivenza.pdf
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