Domande frequenti (FAQ) Successioni - Studio Notaio Guido Vellani di Modena

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Domande frequenti (FAQ) Successioni

INFORMAZIONI

SUCCESSIONI

E' opportuno accettare espressamente l'eredità quando viene pubblicato un testamento?
Risposta:  Il Notaio, allorché riceve atti di pubblicazione di testamenti olografi, o di registrazione di testamenti pubblici, consiglia alle persone chiamate all'eredità, che richiedano la pubblicazione del testamento, di rendere nel medesimo atto dichiarazione espressa di accettazione di eredità, in modo da poter provvedere alla relativa trascrizione a norma dell'art. 2648 del codice civile. Ciò consente una immediata esecuzione della formalità di trascrizione dell’acquisto a favore degli eredi e un risparmio dei costi fiscali connessi.

Vi sono altri accertamenti in ordine alle successioni che il Notaio deve effettuare?
Risposta:  Nei casi di immobili di provenienza successoria, il Notaio non si limita alla verifica della "dichiarazione di successione" presentata dai chiamati all'eredità al fine dell'assolvimento degli obblighi tributari, ma effettua ogni opportuno accertamento, ivi compresi, ove del caso, l'esame dei testamenti, degli atti di rinuncia ad eredità e di un certificato di stato di famiglia originario del defunto. Sempre in caso di immobili di provenienza successoria, ove si tratti dell'abitazione principale del defunto e del coniuge, si tiene conto del diritto di abitazione spettante al coniuge del defunto ai sensi dell'art. 540 del codice civile sull'abitazione familiare.

Voglio evitare che mio fratello possa ereditare in caso di mio decesso.
Sono coniugato senza figli ed ho un fratello e due nipoti, che sono figli di una sorella deceduta precedentemente. Ora vorrei evitare che in caso di mio decesso, qualora mia moglie sia ancora in vita, ciò di cui sono proprietario vada a favore di fratello e nipoti.
Risposta:  Le norme del codice civile (articoli 570 e 582 del codice civile) prevedono, da un lato, la successione anche dei fratelli in caso di assenza di figli e dall'altro lato, il concorso del coniuge e fratelli ad una medesima eredità.
Inoltre gli articoli 467 e seguenti del codice civile, stabiliscono che in caso di premorienza di un fratello, gli subentrano con gli stessi diritti i suoi figli, nonché nipoti del defunto. Pertanto, seguendo le regole della successione legittima, nel caso esposto dal lettore è legittima la sua preoccupazione in quanto il fratello ed i nipoti, avrebbero diritto ad una quota della sue eredità insieme con il coniuge superstite. E' bene altresì sottolineare che il fratello ed i nipoti, figli di sorella o fratello premorto, non appartengono a quelle categorie di soggetti, i cosiddetti legittimari, a cui la legge riserva comunque una quota di eredità, ossia la cosiddetta "legittima". Tali, infatti, in base a quanto disposto dall'articolo 536 del codice civile, sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.
Alla luce di queste considerazioni si può affermare che se c'è un testamento - ed il fratello ed i nipoti, questi ultimi del genere innanzi indicato, non sono stati nominati tra i beneficiari - essi non hanno diritto ad alcuna quota di eredità del testatore. Se, al contrario, la successione viene regolata solo dalla legge, in quanto manca un testamento, allora il fratello ed i nipoti hanno diritto ad una quota di eredità del defunto in concorso con l'eventuale coniuge superstite.
Per evitare ciò a rispondere quindi alla domanda, occorre che il lettore faccia un testamento nel quale nomini erede la propria moglie. inoltre, nello stesso testamento potrà regolare la distribuzione ereditaria del patrimonio anche per il caso in cui la moglie muoia prima, assegnandolo eventualmente, nelle proporzioni de nelle misure che potrà liberamente decidere, al fratello ed ai nipoti. Tale testamento, pubblico od olografo che sia, non corre alcun rischio di impugnazione da parte del fratello e dei nipoti, se non per ragioni attinenti alla sua forma ed alla volontà ed eventuale incapacità del testatore.

Sono risposato: a chi spetta la mia eredità?
Sono divorziato e sposato in seconde nozze, non ho figli miei, mia moglie è anche lei divorziata e ha una figlia. Abbiamo acquistato una casa in comunione legale dei beni. Nel caso di mio decesso, la mia parte di proprietà a chi spetta? Premetto che io ho due fratelli e tre nipoti.
Risposta:  La situazione è sempre più diffusa. Innanzitutto per tranquillizzarla, le dico che la sua ex moglie a seguito del divorzio non ha alcun diritto in sede di successione (contrariamente a quanto accade in caso di semplice separazione, caso in cui permangono i pieni diritti). Per un soggetto divorziato e risposato, gli eredi sarebbero i suoi figli ed il suo attuale coniuge. Esattamente, spetterebbe un mezzo al coniuge ed un mezzo all'unico figlio, oppure un terzo al coniuge e due terzi da dividere tra tutti i figli se questi sono due o più di due. Nella sua situazione l'eredità si devolverebbe al coniuge attuale per i due terzi - legga sei noni - ed ai suoi fratelli per la rimanente parte - un nono a testa (da ripartirsi in quote uguali). Ai suoi nipoti andrebbe qualcosa solo in caso di premorienza dei suoi fratelli e nell'eventualità le quote rimarrebbero costanti per stirpi. In altre parole, della quota dei suoi fratelli (tre noni da dividere in tre, quindi un nono a testa) andrebbe un nono ai successori di ciascun fratello, da dividersi tra i suoi figli che gli succedono per rappresentazione, come la definisce il codice. Per essere chiari: se un fratello ha un figlio, quest'ultimo avrà un nono. Se un fratello ha due figli, questi avranno un diciottesimo.

Mio zio lascia soldi e casa alla badante.
Mio zio, che era molto anziano, vedovo e senza figli, è deceduto il mese scorso. Noi nipoti abbiamo proceduto alla registrazione presso il notaio del suo testamento pubblico, nel quale nominava noi quattro nipoti eredi universali, in parti uguali. Contemporaneamente, presso un altro notaio, risultava pubblicato un testamento olografo dal quale risultava che mio zio lasciava in eredità alla sua badante non solo una somma ingente ma anche la casa. Credo sia importante precisare che il patrimonio di mio zio è molto consistente. Come ci si deve comportare di fronte a una situazione di questo genere?
Risposta:  Immagino che il testamento olografo successivo possa avere ingenerato in nei e negli altri nipoti un pò di perplessità, che andranno ovviamente analizzate in maniera compiuta nelle sedi più opportune.
Ma per quello che riguarda il punto di vista strettamente notarile, è ovvio che un testamento successivo annulla quello precedente qualora sia di contenuto esattamente contrario, cioè contenga una volontà completamente differente rispetto a quella manifestata in precedenza e che sia incompatibile con essa.
Nel caso specifico, mi pare di poter dire che i due testamenti sono tra loro complementari, sia alla luce della consistenza del patrimonio del defunto, che lascia pensare che la casa e la somma devoluta alla badante siano solo una parte di esso, sia alla luce del fatto che lei non parla di una revoca del precedente testamento contenuta nell'ultimo scritto in ordine di data.
Pertanto, se lo scritto successivo è riconducibile allo zio e se non contiene la revoca del testamento precedente che nominava voi nipoti eredi universali, ritengo che i due testamenti possano convivere e che, devolute sia la somma stabilita che la casa alla badante dello zio, il resto del patrimonio debba essere assegnato a voi nipoti.
Tutto questo se, per quanto è attualmente a sua conoscenza, tale scritto in cui sono state manifestate le ultime volontà è stato redatto da sui zio liberamente e senza costrizioni anche di carattere psicologico, in un periodo in cui era notorio che lo stesso godeva di buona salute anche dal punto di vista mentale.

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