MEDIAZIONI - Studio Notaio Guido Vellani di Modena

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MEDIAZIONI

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Il Notaio Guido Vellani è mediatore professionista, avendo superato in data 26 marzo 2012 il prescritto corso abilitativo, tenutosi a cura della società “Mediazioni ed Arbitrati S.r.l.” con sede in Roma, iscritta al n. 114 del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di mediazione, istituito dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 180 del 18 ottobre 2010, come modificato dal D.M. 145 del 6 luglio 2011.

Il mediatore

Il mediatore è una persona fisica che svolge un'attività di assistenza nel raggiungimento di un accordo "negoziale", ossia si adopera affinché due o più soggetti definiscano una controversia civile o commerciale su diritti disponibili mediante un accordo amichevole. Così recitano espressamente l'articolo 1 del D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010 e l'articolo 3 lettera a) della Direttiva del 21 marzo 2011 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, che danno la definizione sia dell'attività di mediazione sia del mediatore, e l'articolo 8, comma 3°, del medesimo D.Lgs., che descrive l'attività del mediatore nell'ámbito del procedimento di mediazione.
Il mediatore è, più precisamente, la persona fisica o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono l'attività di mediazione in funzione della conciliazione di una controversia. La mediazione può essere svolta cioè da un solo mediatore ovvero da un collegio di mediatori, mentre non potrà mai essere svolta da una persona giuridica, in quanto la mediazione è un'attività in cui rilevano le qualità personali; l'articolo 14 del Regolamento di cui al decreto del Ministero di Giustizia n. 180 del 18 ottobre 2010 prevede, infatti, che il mediatore designato "esegua personalmente la sua prestazione".
In concreto il cómpito del mediatore, quale terzo imparziale del tutto privo di poteri decisori, consiste: nell'aiutare le parti, quasi fosse un catalizzatore, a raggiungere un accordo amichevole di composizione della lite ovvero nel formulare eventualmente una proposta scritta di conciliazione, che le parti possono accettare o rifiutare (cfr. art. 11 D.Lgs. 28/2010).
Il procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 prevede, così, che possano coesistere, anzi susseguirsi nel corso del medesimo procedimento di mediazione, la cosiddetta “mediazione facilitativa” e la cosiddetta “mediazione aggiudicativa” o “valutativa”.
Più precisamente con l’instaurarsi del procedimento di mediazione, il mediatore è chiamato a svolgere la cosiddetta “mediazione facilitativa”, che consiste nell’agevolare le parti a trovare in via autonoma un accordo per la conciliazione della lite. In via subordinata ed eventuale, qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo, il mediatore può o deve, in caso di richiesta concorde delle parti, formulare una proposta di conciliazione e si ha allora la cosiddetta “mediazione valutativa” o “aggiudicativa”.
Il passaggio dalla mediazione facilitativa a quella valutativa non è, quindi, necessario, ma solo eventuale, perché subordi, nato al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) occorre che non sia stato raggiunto l’accordo di conciliazione dopo l’attività di mediazione facilitativa;
b) occorre che il mediatore ritenga opportuno formulare lui una proposta di conciliazione ovvero che le parti gliene facciano concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
La proposta formulata dal mediatore nella mediazione valutativa non è, però, vincolante per le parti, che, come si è sopra visto, possono accettarla o rifiutarla.
Il procedimento di mediazione potrà, così, concludersi:
a) con un accordo amichevole raggiunto dalle parti;
b) con un accordo delle parti, che aderiscono a quello proposto e formulato dal mediatore, facendolo proprio;
c) senza la definizione di un qualsiasi accordo, in quanto la mediazione non è riuscita.
(tratto da "La figura del mediatore", di Mario Buzio, approvato dalla Commissione Mediazione del Consiglio Nazionale del Notariato in data 4 marzo 2011).

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