Domande frequenti (FAQ) Donazioni - Studio Notaio Guido Vellani di Modena

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Domande frequenti (FAQ) Donazioni

INFORMAZIONI

DONAZIONI

Conviene stipulare una compravendita o una donazione?
Risposta:  al notaio viene spesso rivolta la domanda se sia più conveniente stipulare una compravendita o una donazione.
Premesso che non spetta certo al notaio consigliare al cliente di vendere oppure regalare un proprio bene (dunque la destinazione dei beni spetta solo al disponente) e che il notaio non deve consigliare atti simulati, la risposta presuppone due ordini di considerazioni:
a) sotto il profilo della convenienza fiscale c’è da dire che solitamente la donazione ha costi decisamente inferiori rispetto alla compravendita, quando il trasferimento avviene tra coniugi o parenti stretti, mentre diventa via via più onerosa (superando anche i costi della compravendita) via via che il legame di parentela tra donante e donatario diventa più lontano;
b) sotto il profilo della stabilità del rapporto, anche nella prospettiva della circolazione del bene, la compravendita presenta minori rischi di impugnazione, potendo essere messa in discussione da terzi estranei solo in situazioni eccezionali (per es. fallimento del venditore, revocatoria ordinaria, vizi della volontà, e quant'altro). Viceversa la donazione, essendo un atto a titolo gratuito, presenta minore stabilità, essendo più facilmente aggredibile da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale (esempio tipico è il caso di azione di riduzione per lesione di legittima da parte di coeredi lesi o esclusi dalla successione).
Di ciò si dovrà tenere debito conto, chiedendo consiglio al notaio, perché diversamente il donatario potrebbe trovarsi esposto inconsapevolmente a difficoltà nella disposizione del bene donato (ad esempio difficoltà di rivendita o di concedibilità in garanzia per ottenere finanziamenti) fino ad arrivare a subire inaspettate azioni di riduzione o restituzione da parte di terzi.

Quali maggiori rischi presenta un atto di donazione rispetto all'atto di compravendita?
Risposta:  Il Notaio richiesto della stipula di un atto di donazione rende edotte le parti delle conseguenze di un tale tipo di atto (in particolare, suscettibilità di revocazione, e riduzione per lesione di legittima), e quindi della sua minore "stabilità" rispetto ai trasferimenti a titolo oneroso e delle maggiori difficoltà in caso di successivo trasferimento a terzi o concessione di ipoteca sui beni donati. Analoga informazione il Notaio fornisce in caso di stipula di atti con provenienza donativa. Ciò non significa che le parti debbano stipulare un atto di compravendita quando in realtà il trasferimento avviene a titolo gratuito; ma è necessario che si abbia consapevolezza di tutte le conseguenze della scelta.
Relativamente ai trasferimenti immobiliari, l'art. 563 del codice civile consente la rinunzia all'opposizione alla donazione da parte dei legittimari, agevolando in tal modo il futuro consolidamento (decorsi venti anni) della donazione nei rapporti con i successivi acquirenti dell'immobile.

È possibile riservarsi la disponibilità del bene donato trasferendone al beneficiario solo la titolarità, conservando la disponibilità materiale e il godimento per tutta la vita (es. un immobile)?
Risposta:  Tale risultato lo si può ottenere mediante la donazione con riserva di usufrutto: la legge infatti prevede che "è permesso al donante di riservare l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio". Benché la legge faccia riferimento nella norma relativa alla riserva al solo usufrutto, si ritiene che detta riserva possa riguardare anche altri diritti reali di godimento come il diritto di abitazione, il diritto di uso, il diritto di superficie, altro. La legge consente inoltre di prevedere la riserva del diritto di usufrutto, oltre che a proprio vantaggio, anche a vantaggio di un'altra persona o di più persone congiuntamente.

È meglio trasferire un immobile con donazione o vitalizio?
Risposta:  Si tratta di due modalità completamente diverse. L'atto di donazione viene posto in essere per spirito di liberalità senza poter pretendere nulla a titolo di corrispettivo. La donazione può certamente essere gravata da un onere di assistenza morale e/o materiale, ma comunque la prestazione oggetto dell'onere non può mai fungere da corrispettivo del trasferimento. L'atto di vitalizio invece è un contratto a prestazioni corrispettive: a fronte del trasferimento del bene l'acquirente è tenuto ad assistere materialmente e moralmente il cedente (e quindi in relazione alla longevità del venditore e alle sue condizioni di salute, anche per valore superiore a quello del bene trasferito).

È possibile donare ad associazioni o fondazioni?
Risposta:  In passato erano previsti limiti alla capacità di ricevere donazioni di enti con personalità giuridica o di enti non riconosciuti. Questi limiti sono stati poi superati e attualmente sia gli enti con personalità giuridica sia gli enti non riconosciuti possono ricevere donazioni, secondo la disciplina ordinaria, al pari delle persone fisiche.
Se poi l'associazione e/o la fondazione riveste la qualifica di ONLUS gode dell'esenzione dall'imposta di donazione.
Vengono inoltre riconosciuti sgravi fiscali ai donanti per erogazioni liberali in denaro a favore di associazioni e/o fondazioni che svolgono attività di utilità sociale, ovvero a favore di ONLUS (per ulteriori informazioni consultare le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi e il sito www.agenziaentrate.gov.it).

Se si dona un immobile ad un figlio, nel caso di più figli gli altri figli possono avanzare pretese?
Risposta:  Se alla morte del donante non si rinvengono nel suo patrimonio beni sufficienti a rispettare la quota di legittima riconosciuta per legge agli altri figli, questi ultimi potranno agire in giudizio contro la donazione, chiedendone la "riduzione", nei limiti in cui ciò sia necessario per reintegrare la loro quota di legittima. I legittimari lesi possono agire in riduzione sino a che non siano trascorsi 10 anni dalla morte del donante.

L'immobile pagato dai genitori e intestato direttamente al figlio è da considerarsi una donazione?
Risposta:  La fattispecie in oggetto configura un'ipotesi di "donazione indiretta". Lo scopo della donazione - arricchire un altro soggetto senza che vi sia alcun obbligo giuridico che lo imponga - può essere raggiunto anche con negozio diverso dalla donazione tipica, il quale, proprio perché utilizzato per perseguire lo scopo donativo, va assoggettato alla disciplina sostanziale della donazione. La legge infatti dispone che le liberalità, anche se risultano da atti diversi dalla donazione tipica, siano soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Sono stati individuati diversi casi di donazione indiretta: la rinunzia abdicativa, il contratto a favore di terzo, l'adempimento del terzo, e per l'appunto l'intestazione di beni a nome altrui.

E' possibile revocare una donazione?
Risposta:  La donazione è un contratto e come tale non può essere revocato su iniziativa del solo donante (ad esempio, nel caso di ripensamento se il donatario non tiene un comportamento conforme alle sue aspettative).
Secondo la vigente normativa, la revocazione delle donazioni può essere richiesta all'autorità giudiziaria in due casi specifici:
- la revocazione per ingratitudine: è possibile la revoca della donazione quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante o dei suoi congiunti (omicidio volontario, tentato omicidio o altro reato cui siano applicabili le norme sull'omicidio; denuncia o testimonianza per reato punibile con l'ergastolo, o reclusione non inferiore a tre anni se la denuncia è risultata calunniosa o la testimonianza è risultata falsa); si sia reso colpevole di ingiuria grave verso il donante; abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio, o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti a sensi di legge;
- la revocazione per sopravvenienza di figli: le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio, o di un discendente legittimo del donante. La revocazione può essere richiesta anche se il figlio del donante era già concepito al momento della donazione.

Su chi gravano le imposte dei beni donati? In caso di donazione di immobili su chi grava l'Imu?
Risposta:  Le imposte applicabili in caso di donazione gravano sul donatario.
Per quanto riguarda l'IMU dipende dal diritto che viene donato: se viene donata la piena proprietà ovvero il diritto di usufrutto e/o di abitazione su di un immobile l'IMU, con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di donazione, graverà sul donatario. Se invece il donante si limita a donare la nuda proprietà dell'immobile, riservandosi il diritto di usufrutto e/o di abitazione, l'IMU continuerà a gravare sul donante (in quanto titolare del diritto di usufrutto e/o di abitazione).

Come va fatto un atto di donazione?
Risposta:  La donazione deve essere fatta per atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, pena la nullità. La donazione è un contratto e come tale - affinché si perfezioni e produca tutti i suoi effetti - non è sufficiente la sola manifestazione di volontà del donante; la proposta del donante deve essere espressamente accettata dal donatario. L'accettazione può essere contenuta nello stesso atto che contiene la proposta del donante, oppure in un atto successivo che dovrà sempre avere la forma di atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. Non sono soggette al rigoroso requisito di forma dell'atto pubblico le donazioni di modico valore, ovvero le donazioni di cose mobili aventi scarsa incidenza sulle condizioni economiche del suo autore; la modicità del valore va pertanto valutata non in maniera assoluta, ma in relazione alle condizioni economiche del donante. Le donazioni di beni immobili, invece, richiedono sempre l'atto pubblico a prescindere dal valore del bene donato.

E' possibile imporre determinati comportamenti o prestazioni a carico del donatario?
Risposta:  La donazione può essere gravata da un onere, ossia può prevedere a carico del donatario una prestazione:
- a favore dello stesso donante (ad esempio una donazione immobiliare con onere per il donatario di prestare assistenza materiale e morale al donante vita sua natural durante);
- a favore di terzi estranei al contratto (ad esempio una donazione con onere di prestare assistenza a un parente del donante);
- a favore della comunità o della collettività (ad esempio una donazione con onere di devolvere una somma per beneficenza).
Il donatario è comunque tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore dei beni donati.

Come si determina il valore degli immobili oggetto di donazione? E se viene donato un diritto di usufrutto?

Risposta:  Per i beni immobili donati la base imponibile è determinata considerando:
- per la piena proprietà: il valore venale in comune commercio alla data dell'atto di donazione;
- per la proprietà gravata da diritti reali di godimento: la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui é gravata;
- per i diritti di usufrutto, uso e abitazione (vitalizio): il valore ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse e per il coefficiente, relativo all'età del titolare del diritto, come stabilito nell'apposito prospetto previsto dalla legge.
Il valore dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari dichiarato dai contraenti può essere soggetto a rettifica da parte dell'ufficio. Non é sottoposto a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore al valore catastale, salvo che si tratti di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

Quali beni possono costituire oggetto di donazione?
Risposta:  Possono costituire oggetto di donazione tutti i beni e diritti che possono arricchire il patrimonio del donatario, come:
• beni immobili;
• crediti;
• aziende;
• denaro (rispettando le prescrizioni delle leggi vigenti in tema di tracciabilità dei flussi monetari che impediscono il trasferimento di denaro in contanti per importi superiori a €. 1.000,00);
• veicoli (moto e/o auto), natanti, aerei, altro;
• opere d'arte (quadri, sculture, altro);
• azioni e quote di società (entro i limiti posti al loro trasferimento dai patti sociali e dagli statuti delle società le cui azioni e/o quote vengono donate);
• titoli del debito pubblico, quote di fondi di investimento e di gestioni patrimoniali.
Per espresso divieto di legge i beni futuri non possono invece essere oggetto di donazione, e ciò perché il donante deve essere ben conscio del valore e della consistenza dei beni e diritti di cui dispone con l'atto di liberalità.

Si può fare una donazione a favore di un minore?
Risposta:  Si, il minore può beneficiare di una donazione. Lo stesso dovrà accettare la donazione per il tramite dei propri legali rappresentati, di norma i genitori investiti della potetstà, i quali peraltro dovranno a tal fine essere autorizzati con espresso provvedimento del Giudice Tutelare presso il Tribunale del luogo ove il minore risiede.

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