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FAQ – Donazioni
 
1. Che cos’è una donazione?
La donazione è il contratto con il quale una persona, per spirito di liberalità, arricchisce un’altra disponendo in suo favore di un proprio diritto oppure assumendo verso di lei un’obbligazione. Possono essere donati, ad esempio, immobili, somme di denaro, partecipazioni societarie, titoli, crediti o altri beni e diritti. Poiché comporta una diminuzione definitiva del patrimonio del donante, deve essere valutata non soltanto sotto il profilo fiscale, ma anche in relazione alle esigenze future del donante e agli equilibri familiari e successori.

2. Per fare una donazione è sempre necessario l’atto notarile?
In via generale, la donazione deve essere stipulata per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, a pena di nullità. Il beneficiario deve accettarla: l’accettazione può essere contenuta nello stesso atto oppure in un successivo atto pubblico, che produce effetto nei confronti del donante dal momento della relativa notificazione. Fa eccezione la donazione di modico valore avente a oggetto beni mobili, che è valida anche senza atto pubblico purché il bene venga consegnato. La modicità non dipende soltanto dall’importo, ma va valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

3. Si può donare una somma di denaro con un semplice bonifico?
Un trasferimento di denaro effettuato con intento liberale costituisce una donazione. Quando la somma non è di modico valore rispetto al patrimonio del donante, il semplice bonifico non sostituisce, di regola, l’atto pubblico richiesto dalla legge. Diverso può essere il caso della liberalità indiretta, ad esempio quando un genitore paga direttamente al venditore il prezzo della casa acquistata dal figlio: l’operazione deve essere correttamente ricostruita nell’atto di acquisto e resa tracciabile. Prima di trasferire somme rilevanti è quindi opportuno definire con il notaio la struttura giuridica e fiscale più appropriata.

4. È possibile donare un immobile riservandosi il diritto di abitarlo o di percepirne i canoni?
Sì. È frequente la donazione della nuda proprietà con riserva dell’usufrutto a favore del donante. In questo modo il beneficiario acquista la nuda proprietà, mentre il donante conserva il diritto di utilizzare l’immobile, abitarlo o concederlo in locazione e percepirne i canoni. L’usufrutto si estingue normalmente alla morte dell’usufruttuario oppure alla diversa scadenza prevista nell’atto, e la piena proprietà si riunisce automaticamente in capo al nudo proprietario. Devono essere regolati con attenzione anche spese, imposte e poteri di amministrazione del bene.

5. La donazione può prevedere condizioni o obblighi a carico del beneficiario?
Sì. La donazione può essere sottoposta a condizioni oppure accompagnata da un onere, come l’obbligo di prestare assistenza al donante, sostenere determinate spese o destinare il bene a una specifica finalità. Nella donazione modale il beneficiario è tenuto ad adempiere l’onere entro i limiti del valore di quanto ricevuto. Le clausole devono essere formulate in modo preciso, realistico e verificabile, indicando le conseguenze dell’eventuale inadempimento. Quando l’assistenza o il mantenimento rappresentano l’interesse principale del disponente, può essere opportuno valutare anche strumenti diversi dalla donazione.

6. Dopo la stipula il donante può cambiare idea e riprendersi il bene?
La donazione, una volta validamente conclusa e accettata, non può essere revocata liberamente per un semplice ripensamento. La legge ammette la revocazione soltanto in casi tassativi, tra cui gravi comportamenti di ingratitudine del donatario e la sopravvenienza o la successiva scoperta di figli o discendenti nei presupposti stabiliti dal Codice civile. In alcune situazioni le parti possono valutare consensualmente un atto di risoluzione o un nuovo trasferimento, ma occorre verificarne ammissibilità, effetti successori, formalità e costi fiscali. Non è quindi prudente considerare la donazione come un’operazione facilmente reversibile.

7. La donazione fatta a un figlio è considerata un anticipo sull’eredità?
In linea generale sì. Al momento della successione, le donazioni ricevute da figli, loro discendenti e coniuge possono essere soggette a collazione e devono essere considerate nei calcoli necessari a determinare le quote spettanti agli eredi. Il donante può prevedere una dispensa dalla collazione, ma la dispensa opera soltanto nei limiti della quota disponibile e non può eliminare la tutela riservata dalla legge agli altri legittimari. È quindi importante valutare l’intero patrimonio, le precedenti liberalità e gli obiettivi familiari, evitando di esaminare ogni donazione come un atto isolato.

8. Una donazione può ledere i diritti degli eredi legittimari?
Sì. Dopo la morte del donante, il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti possono verificare se donazioni e disposizioni testamentarie abbiano leso la quota loro riservata dalla legge e, ricorrendone i presupposti, esercitare l’azione di riduzione. La legge n. 182 del 2025 ha modificato profondamente gli effetti della riduzione sui beni donati e successivamente trasferiti: nel nuovo sistema i terzi acquirenti a titolo oneroso e i creditori ipotecari sono maggiormente tutelati, mentre la pretesa del legittimario si concentra, in linea generale, sul donatario e sulla compensazione in denaro. Restano rilevanti le disposizioni transitorie e le eventuali azioni tempestivamente trascritte, da verificare nel singolo caso.

9. Quali imposte si pagano su una donazione?
L’imposta di donazione varia in base al rapporto tra donante e beneficiario. In sintesi: tra coniugi e parenti in linea retta si applica il 4 per cento sulla parte che supera la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario; tra fratelli e sorelle il 6 per cento sulla parte che supera 100.000 euro; per gli altri parenti fino al quarto grado e per alcuni affini il 6 per cento senza franchigia; per gli altri soggetti l’8 per cento senza franchigia. Per i beneficiari con disabilità grave è prevista una franchigia di 1.500.000 euro. Se sono donati immobili si aggiungono, di regola, le imposte ipotecaria e catastale; quando ricorrono i requisiti “prima casa”, queste ultime sono dovute nella misura fissa prevista dalla legge. Il calcolo effettivo dipende dal bene, dal suo valore, dalle precedenti donazioni e dalle agevolazioni applicabili.

10. Quali controlli e documenti servono per predisporre una donazione?
La documentazione varia in relazione al bene donato. Per un immobile occorrono normalmente titoli di provenienza, dati catastali, planimetrie, documentazione urbanistica ed energetica, oltre alle informazioni su ipoteche, vincoli, stato civile e regime patrimoniale delle parti. Per denaro, partecipazioni o altri beni sono necessari documenti idonei a identificarne provenienza, titolarità e valore. Il notaio verifica la capacità e la volontà delle parti, la legittimità dell’operazione, il trattamento fiscale e i possibili riflessi successori, illustrando anche eventuali alternative. È consigliabile richiedere la consulenza prima di assumere impegni o effettuare trasferimenti.
 
AVVERTENZA
Le risposte hanno carattere esclusivamente informativo e generale e sono aggiornate alla normativa e alla prassi disponibili nel luglio 2026. La disciplina delle donazioni coinvolge profili civilistici, successori, fiscali, familiari e, quando sono trasferiti immobili o partecipazioni, specifici controlli sulla titolarità e sulla situazione del bene. La riforma introdotta dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, contiene inoltre disposizioni transitorie la cui applicazione dipende, tra l’altro, dalla data di apertura della successione e dall’eventuale tempestiva trascrizione di domande giudiziali o atti di opposizione. Le informazioni non sostituiscono la consulenza notarile, fiscale o tecnica riferita al caso concreto. Prima di effettuare bonifici, consegnare beni, sottoscrivere accordi o assumere obblighi è opportuno rivolgersi al notaio, affinché siano valutati gli obiettivi delle parti, la sostenibilità dell’operazione, la tutela del donante e i possibili effetti sulla futura successione.
 
FONTI ISTITUZIONALI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
1. Codice civile – articoli 536 e seguenti in materia di legittimari; articoli 737 e seguenti sulla collazione; articoli 769 e seguenti sulla donazione, con particolare riferimento agli articoli 782, 783, 793, 796, 801 e 803.
2. Legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili – disposizioni relative all’intervento dei testimoni negli atti di donazione.
3. Legge 2 dicembre 2025, n. 182 – articolo 44, modifiche agli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile e disciplina transitoria della circolazione dei beni di provenienza donativa.
4. Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
5. Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 – Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.
6. Agenzia delle Entrate – schede informative “Imposta di donazione: aliquote” e “Donazione di beni immobili”.
7. Agenzia delle Entrate – Circolare 16 aprile 2025, n. 3/E, sulle novità introdotte dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
8. Consiglio Nazionale del Notariato e Associazioni dei Consumatori – Guida per il cittadino “Donazioni consapevoli”.
9. Consiglio Nazionale del Notariato – pagina informativa “Donazioni” e Studio n. 6-2026/C sulla riforma dell’azione di restituzione e sul relativo regime transitorio.
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