ESECUZIONI IMMOBILIARI
Il Notaio Guido Vellani è Delegato alle vendite immobiliari del Tribunale di Modena.
In tale veste, il Notaio Guido Vellani segue sia tutte le operazioni di vendita (c.d. delega unica), sia la sola fase di predisposizione del decreto di trasferimento e dei conseguenti adempimenti (c.d. delega frazionata).
L’art. 591-bis c.p.c., dopo la novella di cui alla Legge n. 302/1998, ha infatti previsto che talune fasi del processo di espropriazione forzata potessero essere delegate dal Giudice al notaio ed, in particolare, le operazioni di vendita.
Il legislatore, consapevole, per un verso, della perdurante crisi in cui versa il processo di espropriazione forzata e, per altro verso, degli indubbi risultati conseguiti da taluni tribunali attraverso il ricorso a prassi cd. virtuose e/o alla delega delle operazioni di vendita ai notai, ha ritenuto opportuno indicare nel notaio (prima di altri professionisti) il possibile destinatario della delega di queste operazioni, stante la natura di "ausiliario qualificato" del giudice di questo soggetto, cui il primo può «commettere», ai sensi del 2° comma dell’art. 68 c.p.c., "il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge".
Sul piano applicativo, e dunque degli effetti prodotti dal suddetto intervento legislativo, si può affermare che questo ha contribuito in modo significativo ad un migliore funzionamento del processo di espropriazione forzata, quanto meno sotto il profilo del più celere svolgimento dello stesso, se non anche - quanto meno in parte - dei risultati conseguiti dalla vendita forzata (ad un prezzo più vicino, seppur non equivalente, a quello di mercato), oltre che su un piano qualitativo, in ragione delle indubbie competenze professionali del notaio su talune tematiche per così dire più propriamente “civilistico/notarili” inevitabilmente connesse allo svolgimento di questo tipo di processo.
L’art. 591-bis del Codice di Procedura Civile è stato ulteriormente novellato dalle Leggi n. 302/1998, n. 80/2005 e n. 263/2005: oltre all'estensione della cerchia dei professionisti cui il giudice può delegare il compimento delle operazioni di vendita, è stata estesa anche l’area delle attività suscettibili di essere delegate al professionista: non più la sola vendita con incanto ma anche quella senza incanto.